Annapaola Ferri

I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari.

Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi (anche l’erario) per tutte le obbligazioni sociali. Questo è quanto dispone l’articolo 2320 del codice civile.

Praticamente, avendo lei esercitato attività di amministratore, ha assunto il ruolo di un socio accomandatario e come tale illimitatamente e solidalmente responsabile per i debiti tributari sociali, dal momento che in una sas l’amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari (articolo 2318 del codice civile).

Per quanto attiene l’azione di regresso, l’articolo 1299 del codice civile stabilisce che il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ottenere dai condebitori la parte dovuta da ciascuno di essi: nella fattispecie, dovrà ripartire l’importo saldato per il numero di soci accomandatari più uno e pretendere la parte risultante da ciascuno dei soci accomandatari.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.