Genny Manfredi

Agli effetti anagrafici per convivenza anagrafica si intende un insieme di persone normalmente coabitanti anche per motivi di cura ed assistenza, come ad esempio accade in una casa di riposo: il soggetto che si trova in convivenza anagrafica è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge (articolo 3 comma 6, DPCM 159/2013).

Nel caso esaminato, poiché entrambi i nonni, coniugati, si sono trasferiti presso una casa di riposo, entrambi i nonni formano nucleo familiare a sé stante, anche se entrambi i nonni conservano la residenza anagrafica presso l’unità abitativa che occupavano prima di trasferirsi in casa di riposo.

Ne consegue che se i due ragazzi prossimi alle nozze stabiliscono la propria residenza nell’unità abitativa prima occupata dai nonni, il nucleo familiare sarà formato esclusivamente dai due ragazzi prossimi alle nozze.

Si ricorda che per il ricovero in casa di cura non è previsto alcun obbligo di cambio di residenza. Il trasferimento della residenza nella casa di cura può essere richiesto dall’istituto (allo scopo di ottenere, ad esempio, i finanziamenti pubblici) altrimenti non ci sono obblighi di legge.


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