Andrea Ricciardi

Se l’auto è stata acquistata da un professionista, l’acquirente ha diritto a quella che la legge chiama la Garanzia legale di conformità (Codice del Consumo articoli 128 e successivi), che per legge dura 24 mesi.

In alcuni casi la garanzia può essere limitata ad un anno (deve essere scritto sul contratto, altrimenti vige la durata biennale).

In questo arco di tempo il compratore è garantito contro i difetti di conformità: ha diritto al ripristino delle condizioni di conformità del veicolo rispetto alla consegna, mediante riparazione.

Se invece il danno è troppo grave, o la riparazione troppo costosa per essere conveniente, si può arrivare anche alla risoluzione del contratto: l’acquirente restituisce la macchina, il venditore i soldi, meno il valore equivalente alla percorrenza fatta.

Comunque, se si riscontrano difetti di conformità nell’auto acquistata, il consumatore li deve denunciare a chi gli ha venduto il veicolo (il soggetto con cui ha concluso il contratto), quindi al concessionario o al privato, entro 60 giorni dal momento in cui vengono scoperti (tramite una raccomandata A/R).

Occorre quindi conservare sempre la prova di acquisto (ricevuta fiscale o scontrino di cui si consiglia di fare subito una fotocopia perché le carte termiche degli scontrini possono scolorirsi con il tempo).

Le clausole inserite da professionisti in contratti o condizioni generali di contratto con i consumatori che limitano la durata della garanzia legale o la escludono possono integrare clausole vessatorie ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera b), del Codice del Consumo.

L’onere della prova spetta al venditore: spetta cioè a lui provare che il difetto o danno non è tale o che è dovuto all’uso dell’auto da parte dell’acquirente.

E ai fini della garanzia valgono anche le informazioni date in fase di illustrazione del prodotto e trattativa.

In particolare, se il consumatore dichiara al venditore di cercare una particolare caratteristica nell’auto e il venditore gli garantisce che il veicolo la possiede, nel caso in cui questo non risultasse veritiero il consumatore ha il diritto di rescindere dal contratto.

Ma c’è di più: anche quello che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi sulle caratteristiche del veicolo fa parte del contratto.

Questo al netto del diritto/dovere di chi vende l’auto usata di rendere noti all’acquirente i vizi in essere e quelli potenziali del veicolo, in modo che il consumatore sia informato e preparato in merito a possibili nuove spese che potrebbe dover sostenere.

In particolare chi vende deve fornire tutte le informazioni e se possibile documentazione su:

  • equipaggiamenti,
  • il loro valore,
  • il chilometraggio effettivo percorso,
  • le scadenze di manutenzione e revisione con l’indicazione elle parti,
  • eventuali interventi importanti effettuati sul veicolo,
  • il numero effettivo dei proprietari precedenti,
  • l’origine del veicolo (ad esempio se è stato utilizzato per noleggio o come taxi, se era un’auto aziendale ecc.).

Naturalmente deve essere fornito il libretto d’uso e manutenzione del veicolo e il libretto dei tagliandi, in originale o in fotocopia.

Per quanto riguarda i casi più comuni di non conformità del veicolo, da una parte ci sono le irregolarità documentali (mancata consegna di documenti, revisione scaduta, tagliando non effettuato), le modifiche effettuate alle componenti elettriche o meccaniche del veicolo e non dichiarate, livello di usura di parti meccaniche superiore a quanto dichiarato (ad esempio il venditore rassicura sull’ottima tenuta dei freni e invece poco dopo l’acquisto si rende necessaria la sostituzione delle pasticche o dei dischi), cambio delle marce difficoltoso, tappezzeria o carrozzeria in cattivo stato in aree non immediatamente visibili.

Va ricordato infine, che un’eventuale azione giudiziale si prescrive dopo 26 mesi dalla consegna.

La garanzia prevista dalla legge può essere ampliata ma non diminuita, neppure con il consenso dell’acquirente.

Le garanzie convenzionali, gratuite o a pagamento, offerte dal produttore o dal rivenditore, non sostituiscono né limitano quella legale di conformità, rispetto alla quale possono avere invece diversa ampiezza e/o durata.

Chiunque offra garanzie convenzionali deve comunque sempre specificare che si tratta di garanzie diverse e aggiuntive rispetto alla garanzia legale di conformità che tutela i consumatori.


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