Ornella De Bellis

Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti al nuovo datore di lavoro (articolo 55 dpr 180/1950).

Se il lavoratore ritiene precedentemente estinta la propria obbligazione, si tratta di una questione che deve essere regolata e risolta con il creditore con accordo stragiudiziale, oppure innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario o al Giudice ordinario.

Il datore di lavoro è tenuto ad operare la trattenuta richiesta dal creditore e ne dà conto al lavoratore attraverso il dettaglio della busta paga.

Di solito, l’assicurazione (o chi per lei), dopo la cessazione dal servizio del dipendente per dimissioni e dopo aver indennizzato il creditore che aveva erogato la cessione del quinto in corso di estinzione, acquisisce i diritti del creditore indennizzato ed opera in surroga sul debitore che ha trovato altra occupazione come lavoratore dipendente.


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