Simonetta Folliero

Quando l’accordo transattivo a saldo stralcio viene concluso con il creditore originario o con una società cessionaria abilitata a segnalare l’aggiornamento nella centrale rischi, il nominativo del debitore può essere censito ancora per tre anni dalla data di ultima segnalazione e, comunque, per non più di cinque anni dalla data di prima segnalazione.

E’ sotto questo aspetto che può essere utile, al debitore, disporre di una quietanza liberatoria che faccia esplicitamente riferimento al debito rinunciato, con cui, cioè, il creditore rinuncia esplicitamente al debito residuo ex articolo 1236 del codice civile.

Infatti nel periodo successivo all’accordo a saldo stralcio e fino alla cancellazione automatica della posizione, la segnalazione di aggiornamento recepita del gestore della centrale rischi riporta sempre l’indicazione della debenza relativa alla differenza tra importo dovuto e importo corrisposto dal debitore. Se, invece, il debitore dispone di una quietanza liberatoria in cui il creditore dichiara esplicitamente di rinunciare al debito residuo ex articolo 1236 del codice civile, il debitore può pretendere, dal gestore della centrale rischi (esibendo la quietanza liberatoria in cui si attesta la rinuncia al debito residuo), che la posizione censita che lo riguarda non faccia alcun riferimento al debito residuo (fra le altre, si consulti decisione Arbitro Bancario Finanziario 6751/2013). Non si tratta di un dettaglio, dal momento che in fase istruttoria, rilevare in centrale rischi la regolarizzazione, seppure dopo la scadenza contrattuale, di un debito pregresso rimborsato completamente senza alcun debito residuo, può discriminare fra la concessione o il diniego di un prestito successivamente richiesto dal soggetto censito.

Dunque, l’esigenza di far riferimento, nella quietanza liberatoria, al debito rinunciato dal creditore ex articolo 1236 del codice civile non riguarda assolutamente il rischio di una richiesta di pagamento del debito residuale avanzata successivamente dallo stesso creditore, se nell’attestato di pagamento è comunque specificato che il creditore si dichiara soddisfatto di quanto ricevuto; ma riveste importanza per quanto attiene il contenuto della segnalazione aggiornata in centrale rischi che permarrà fino alla scadenza dei termini di conservazione della stessa.

Per togliersi ogni dubbio nel merito ed eventualmente accettare consapevolmente le possibili eventuali implicazioni dell’esplicita omissione del riferimento all’articolo 1236 del codice civile nella quietanza liberatoria, si legga almeno la parte in fatto (molto chiara e per la quale non necessitano conoscenze giuridiche) della decisione sopra citata a cui si può accedere cliccando qui.

Tanto più che costa niente inserire il riferimento, di cui si discute, per la tranquillità del debitore: se non rappresenta uno sforzo sovrumano aggiungere nel format della quietanza liberatoria la frase: Con la presente il creditore dichiara di rinunciare al debito residuo ex articolo 1236 del codice civile.


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