Marzia Ciunfrini

Secondo i giudici della Corte di cassazione (sentenza 11126/2006), in tema di condominio, è affetta da nullità la delibera dell’assemblea che ponga le spese di lite, in proporzione della sua quota, a carico del condomino che abbia ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite medesima deliberata dall’assemblea, giacché in tal caso l’articolo 1132, comma primo del codice civile, contemperando l’interesse del gruppo con quello del singolo titolare di interessi contrastanti, riconosce a quest’ultimo il diritto di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle deliberazioni assunte sul punto.

E, infatti, l’articolo 1132 del codice civile, appena citato, stabilisce che, qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.

Tuttavia, l’atto deve essere notificato entro trenta giorni decorrenti da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione relativa alla lite intrapresa.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ottenere dalla parte soccombente (le spese a carico della parte soccombente poste a favore della parte vittoriosa sono, come si sa, sempre minori di quelle effettivamente sborsate).


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