Ludmilla Karadzic

Purtroppo, non c’è più nulla da fare: nell’ipotesi di emissione di assegno senza provvista è possibile evitare la revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni, l’iscrizione in Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) e l’avvio della procedura sanzionatoria amministrativa solo effettuando tempestivamente il cosiddetto pagamento tardivo che comprenda, per espressa previsione normativa, oltre al valore nominale del titolo, gli interessi, una penale prevista del 10% (articolo 3 legge assegno) e le eventuali spese per il protesto o la constatazione equivalente; e fornendo alla banca trattaria (la banca presso cui è aperto il conto corrente su cui è tratto l’assegno) la prova dell’avvenuta sanatoria, nei termini e con le modalità stabilite dall’articolo 8 della legge 386/1990 (quietanza del portatore con firma autenticata o pagamento a mezzo di deposito vincolato). La mancata osservanza dell’intera procedura di pagamento tardivo e quindi anche la mancata produzione della quietanza nei perentori termini previsti dalla legge (60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo) non consente di evitare l’iscrizione non essendovi al riguardo alcuna discrezionalità da parte della banca.


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