Chiara Nicolai

In base all’articolo 40, comma due, del Testo Unico Bancario (TUB) attualmente vigente, la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Pertanto, il mutuo stipulato non può essere risolto perchè il mutuatario è inadempiente rispetto ad altra posizione debitoria in sofferenza, seppure riferita allo stesso creditore.

A meno che nel contratto di mutuo non sia stata liberamente sottoscritta una clausola espressa che preveda la Decadenza dal Beneficio del Termine (DBT) al verificarsi di una qualsiasi posizione di sofferenza diversa da quella riferibile al mutuo ipotecario, ex articolo 1186 del codice civile.


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