Tullio Solinas

Per quanto riguarda il pignoramento, l’articolo 545 del codice di procedura civile non lascia spazio ad equivoci laddove dispone che le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Dall’importo fissato come incentivo all’esodo, pertanto, dovrà essere prelevato un 20% da destinare al creditore procedente fino a soddisfazione del credito azionato: analogo discorso vale per il Trattamento di Fine Rapporto spettante al lavoratore.

Per quanto attiene, invece, la cessione volontaria del quinto dello stipendio attualmente in corso, l’articolo 43 (estensibilità dell’efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza) del DPR 180/1950 stabilisce che qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente, dia diritto ad una somma una tantum, a titolo di indennità (come è l’incentivo all’esodo o il TFR per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro senza entrare in quiescenza) tale somma e’ ritenuta fino alla concorrenza dell’intero residuo debito per cessione.

Se l’indennità di fine rapporto e l’incentivo all’esodo non riusciranno a soddisfare integralmente il creditore che ha azionato il pignoramento dello stipendio, il prelievo potrà essere esteso al rateo di pensione attraverso un successivo pignoramento della pensione presso INPS, tuttavia limitato al quinto della parte che eccede il minimo vitale.

Se l’indennità di fine rapporto e l’incentivo all’esodo non riusciranno a soddisfare integralmente il creditore che ha erogato il prestito dietro cessione del quinto, allora, sempre in base all’articolo 43 del DPR 180/1950, l’efficacia della cessione si estenderà di diritto sulla pensione, limitatamente, tuttavia, al 20% dell’importo (al netto degli oneri fiscali) del rateo pensionistico percepito dal debitore.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.