Annapaola Ferri

Dal gennaio 2007 i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti hanno l’obbligo di versare al Fondo di Tesoreria le quote maturate per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) da ciascun lavoratore e non destinate a forme pensionistiche complementari cosiddetto TFR lasciato in azienda).

Di norma, però, la liquidazione del TFR lasciato in azienda è effettuata integralmente dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo (che viene poi compensata al datore di lavoro erogante il TFR).

Tuttavia, qualora il datore di lavoro non fosse in grado di anticipare l’importo maturato dal lavoratore a titolo di TFR (datore di lavoro che si dichiara incapiente), dovrà essere seguita la procedura di pagamento diretto del TFR da parte dell’INPS al lavoratore.

In questo secondo scenario entra in gioco l’articolo 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, in base al quale se il valore del TFR dovuto al lavoratore supera i cinquemila euro, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale deve preliminarmente verificare se il lavoratore beneficiario del TFR è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, è obbligato a sospendere il pagamento e a segnalare la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo.

Superfluo aggiungere che, in tal modo) Agenzia delle Entrate riscossioni potrà effettuare un ordine diretto (ex articolo 72 bis del dpr 602/1973) o un pignoramento del TFR verso terzi (l’INPS), riuscendo ad assicurarsi il 20% della somma che avrebbe dovuto essere versata al lavoratore a titolo di TFR.


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