Rosaria Proietti

Il suo avvocato ha perfettamente ragione: inutile prendere in considerazione strampalate minacce verbali o scritte via e-mail da un non meglio identificato funzionario di banca. Le uniche comunicazioni scritte, che potrebbero avere una valenza tale da meritare una risposte, sono quelle inoltrate al mutuatario con raccomandata AR.

In base all’articolo 40, comma due, del Testo Unico Bancario (TUB) attualmente vigente, la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.


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