Rosaria Proietti

Il diritto alla restituzione degli indebiti soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale: tuttavia, la prescrizione del credito può decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione indebita (errore di valutazione dell’INPS) o dal giorno in cui l’Istituto ha avuto conoscenza dell’insorgenza del credito (ovvero ha accertato il maggiore importo versato al pensionato e non dovuto, riconducibile ad una dichiarazione omessa oppure resa con dati mendaci).

In altre parole, qualora l’indebito sia da ricollegare a situazioni che avrebbero dovuto essere (e non sono state) comunicate all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale dal pensionato, il termine di prescrizione decorre dalla data di accertamento d’ufficio dell’indebito, in conformità all’articolo 2935 del codice civile, secondo il quale la decorrenza del termine prescrizionale dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Si rende pertanto necessario l’accesso agli atti presso la sede territorialmente competente dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per verificare, puntualmente, la decorrenza della prescrizione relativa ai 17 indebiti che sembrerebbero, ad una prima analisi – poggiata esclusivamente sulla mera data di erogazione – cadere al di fuori della finestra decennale di prescrizione.

Dai dati riportati nell’avviso di addebito notificato agli eredi, dovrebbe essere comunque possibile ricostruire queste informazioni, anche con il supporto di un professionista del settore.


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