Annapaola Ferri

Preciso che l’INPS ha in realtà accolto la mia domanda di accesso al Fondo garanzia relativa all’esecuzione individuale (si tratta appunto di ditta individuale). La mancata insinuazione nel fallimento non è stata un problema, il titolo esecutivo presentato all’INPS è il decreto ingiuntivo verso il datore. Il problema è che il decreto ingiuntivo presentato non menziona il TFR: dovrei quindi presentare un altro titolo esecutivo individuale (altro decreto ingiuntivo?) per richiedere il TFR, ma appunto tale ricorso è stato non accolto per sopravvenuto fallimento. Non ho quindi alcun modo per far valere il mio credito (in realtà non ho alcuna speranza di ricevere alcunché dall’ex datore che non ha onorato alcun debito risultando nullatenente ma aprendo altre attività a nome di terzi) per provare a ottenere la somma restante dall’INPS?

La sua domanda era chiarissima. La risposta con la citata ordinanza, non lascia spazio ad equivoci: è inutile un nuovo decreto ingiuntivo dal momento che, a differenza della richiesta degli ultimi tre stipendi, per l’accesso al fondo INPS finalizzato alla corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto, è necessario insinuarsi nel fallimento. E solo dopo,a seguito di eventuale assenza di attivo da ripartire, interviene il Fondo di Garanzia.


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