Il pagamento delle rate del mutuo è solo una questione interna ai due cointestatari, posto che un eventuale inadempimento (a chiunque dei due coniugi riconducibile) comporterebbe all’espropriazione della casa per l’acquisto della quale il mutuo è stato concesso.
Se è vero che la giurisprudenza riconosce che la libertà di formare una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio costituisce l’espressione di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione e dall’ordinamento sovranazionale e se è vero altresì che la stessa giurisprudenza non riconduce automaticamente alla formazione di un nuovo nucleo familiare l’effetto di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati precedentemente alla nuova unione familiare è altresì pacifico che la formazione di una nuova famiglia, determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni stabilite nella separazione o nel divorzio ovvero nel provvedimento del giudice in merito al mantenimento dei figli nati da una unione di fatto (sentenza Corte di cassazione 14175/16).
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