Lei, debitrice, detiene semplicemente un diritto di abitazione della ex casa familiare, limitato fino a quando i i figli, seppur maggiorenni, non saranno diventati economicamente autonomi: pertanto, nessuna azione esecutiva potrà essere avviata sulla casa di proprietà del coniuge non debitore dai creditori del coniuge assegnatario della dimora coniugale.
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