Annapaola Ferri

Andiamo per ordine: la sanzione amministrativa (impropriamente indicata in gergo non tecnico come multa) per omesso pagamento del titolo di viaggio in bus o metro cittadino deve essere notificata a pena di nullità, direttamente al trasgressore.

Decorsi 60 giorni, dalla data di notifica diretta del verbale di accertamento, in caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa, decorrono i cinque anni in cui l’ordinanza ingiunzione deve essere notificata, a pena di prescrizione del diritto di esigere il pagamento, entro cinque anni (articolo 28 legge 689/81).

Il mancato pagamento dell’importo originario indicato nel verbale nel termine di 60 giorni (pari al minimo, cosiddetto edittale, previsto per l’infrazione contestata), comporta l’applicazione della metà del massimo (edittale) previsto per l’infrazione contestata (in pratica, l’importo di una sanzione amministrativa, per ciascuna violazione accertata, varia da un minimo ad un massimo). Poichè in genere la metà del massimo (edittale) è pari al doppio del minimo (edittale), in pratica la sanzione amministrativa raddoppia.

Inoltre, per ogni semestre, dalla data di notifica del verbale fino alla data di emissione dell’ordinanza di ingiunzione, viene applicata una maggiorazione del 10% all’importo della sanzione corrispondente alla metà del massimo edittale (articolo 27 della legge 689/1981).

Se la contestazione è immediata ed il verbale consegnato a mano, non è necessario notificarlo anche presso la residenza del trasgressore; inoltre, non è prevista, dalla normativa vigente, la notifica di un ulteriore avviso prima dell’ordinanza di ingiunzione.

Data per scontata la sua buona fede e assunte per veritiere le sue affermazioni, proviamo a ipotizzare un possibile scenario per tentare di spiegare ciò che probabilmente è accaduto.

Il trasgressore viene pescato in sede di controllo privo di biglietto metro: esibisce copia di un permesso di soggiorno a lei intestato o, addirittura, una copia contraffatta di un suo documento di identificazione. La multa viene comminata ed il trasgressore sottoscrive il verbale con uno scarabocchio che ovviamente non coincide con la sua firma.

Capirà che per annullare la sanzione amministrativa non sarà possibile eccepire la non autenticità della firma: chiunque, firmando il verbale, in caso di contestazione immediata, potrebbe apporre uno scarabocchio come firma per poi disconoscerla.

Il suggerimento è quello di vigilare per evitare altri furti di identità: ciò vale per il futuro, dal momento che il documento di identità la cui sottrazione o copia ha causato il problema, dovrebbe essere ormai scaduto.


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