Giovanni Napoletano

L’articolo 7, comma 2, lettera (h) del provvedimento IVASS 72/2018 (criteri di conversione e regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale – CU) stabilisce che, qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU;

Possiamo quindi affermare che la compagnia di assicurazione si è comportata correttamente, anche considerando che le è stata assegnata una classe interna che non ha comportato esborsi eccessivi rispetto a quanto corrispondeva sua madre per il veicolo con la prima classe di merito.

Certo, sussiste una sorta di fidelizzazione, ma si tratta di una aspetto che non è censurabile dal momento che la compagnia di assicurazione doveva applicarle, per legge, una CU 14.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.