Giovanni Napoletano

Si definisce garanzia qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il “garante”), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformita’, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita’ disponibile al momento o prima della conclusione del contratto.

Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo’ ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura; sono altresi’ idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Il venditore e’ responsabile, a norma dell’articolo 130 del Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005), quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.

Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo. Il consumatore decade dai diritti appena indicati se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.

Pertanto deve inviare formale reclamo scritto con raccomandata A/R in piego al venditore, invocando il rispetto del comma 1 dell’articolo 130 del Codice del consumo, nonché l’osservanza del comma 5 del medesimo articolo, secondo il quale le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. Minacciando, in caso di inadempimento, azione legale diretta alla sostituzione del bene e al risarcimento dei danni patiti.


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