Può provare a presentare un’istanza di prestito decorsi tre anni dalla data in cui ha sanato la sofferenza segnalata o, se antecedente, decorsi cinque anni dalla prima segnalazione.
Molti uffici preposti all’istruttoria per la concessione del credito di banche e finanziarie, non tutti, hanno la cattiva abitudine di segnare i nominativi dei cattivi pagatori appena censiti nelle centrali rischi pubbliche e private, in modo da costituire archivi permanenti (cosiddetti occulti) che non risentono degli oscuramenti imposti, dal codice etico e dalla normativa sul diritto all’oblio, alle banche dati ufficiali.
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