Loredana Pavolini

La domanda giudiziale esperita dai creditori del rinunciante va trascritta sia nei confronti del rinunciante che di colui al quale l’eredità (il figlio) è stata successivamente devoluta, che deve essere anch’esso citato in giudizio.

L’articolo 1483 del codice civile stabilisce, poi, che se il compratore subisce l’evizione totale del bene a per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno. Naturalmente, l’acquirente non è soggetto ad evizione se trascrive l’atto di compravendita prima della domanda di impugnazione della rinuncia ex articolo 524 del codice civile.

L’evizione è quella situazione per cui un soggetto, proprietario di un bene, vede riconosciuto in capo ad un altro soggetto il diritto di proprietà su quel bene che può anche conseguire, nella fattispecie, all’accoglimento della domanda giudiziale del creditore di accettare l’eredità in nome e per conto del rinunciante debitore.


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