Riporto quanto da voi scritto in questo altro intervento
“Con la circolare 174/2017, del 23 novembre scorso (2017 ndr), l’INPS ha chiarito che nei casi di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, pur a fronte dell’assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente, non si ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione.
In tali ipotesi, pertanto, le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni.”
Quindi perché mi dite che devo fare la comunicazione all’INPS?
Abbiamo già chiarito che, essendo il periodo di attività di durata semestrale, l’omissione della comunicazione non comporta la decadenza della prestazione NASpI. A cosa serve dunque la comunicazione all’INPS sul reddito presunto? Ad evitare che la riduzione dell’indennità non venga applicata per tempo, generando successivamente un avviso di addebito: in pratica l’obbligo di restituzione di quanto percepito in più.
Ora ci sono sicuramente i tre mesi da settembre a novembre 2018 in cui ha percepito un importo indennitario che, probabilmente, avrebbe dovuto subire una decurtazione.
Perché abbiamo scritto che sarebbe stato opportuno comunicare anche l’inizio attività e reddito presunto per lo stage semestrale, pur avendo scritto che nei casi di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, pur a fronte dell’assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente, non si ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione?
Per il semplice fatto che a partire dal novembre 2017 (data della circolare citata) molti sono stati i casi che abbiamo dovuto professionalmente affrontare di disoccupati, formalmente titolari di stages (ma anche di tirocini professionali) che, tuttavia, dissimulavano vere e proprie attività di lavoro dipendente classificate come tali dall’INPS e quindi comportanti, ex post, una riduzione dell’indennità. Ad esempio, il contratto di lavoro di apprendistato in prova è un vero e proprio contratto di lavoro dipendente a tempo determinato che prevede anche il versamento di contributi previdenziali ed assistenziali e, in quanto tale, non è cumulabile con l’indennità di disoccupazione: tuttavia spesso ci si riferisce, erroneamente, ad esso come un contratto di stage/tirocinio.
Allo stato attuale, comunque, per lei non cambia nulla: al massimo, qualora la sua attività non fosse assimilabile allo stage, dovrà solo attendere le deliberazioni dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) riguardo l’importo da restituire.
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