Giorgio Martini

Se taluno rinuncia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinuncia.

E’ quanto dispone l’articolo 524 del codice civile.

Concessa l’autorizzazione ad accettare, il rinunciante e i creditori che hanno esperito l’azione non divengono eredi poichè la rinunzia conserva i suoi effetti. I creditori hanno esclusivamente il diritto di soddisfarsi sui beni dell’eredità fino alla concorrenza del loro credito.

Tuttavia, per l’esercizio dell’impugnazione della rinunzia ad un’eredità da parte dei creditori è richiesto un unico presupposto di carattere oggettivo, ossia che la rinunzia all’eredità da parte del debitore importi un danno per i suoi creditori, in quanto il suo patrimonio personale non basti a soddisfarli e l’eredità presenti un attivo. Quanto al presupposto del danno, basta che al momento della proposizione dell’azione di cui all’articolo 524 del codice civile. il danno sia sicuramente prevedibile, nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori. (Corte di cassazione sentenza 2394/1974).


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