Andrea Ricciardi

In merito alla vicenda che ha visto truffati migliaia di piccoli investitori con lo scandalo dei diamanti venduti a prezzi gonfiati, Banco Bpm ha annunciato di voler velocizzare le procedure per le transazioni, consentendo anche a coloro che hanno le pietre ancora depositate nei caveau della società fallita Idb, di chiudere il contenzioso e ricevere in tempi rapidi il ristoro economico definitivo.

Lo scorso 13 maggio Federconsumatori e Adiconsum hanno incontrato BPM sulla questione diamanti.

Un incontro difficile, che seguiva il precedente incontro dell’8 aprile, chiuso con un nulla di fatto ed in un clima teso, che ha visto anche lo sciopero dei dipendenti in solidarietà con i risparmiatori.

Anche il recente incontro rischiava di rivelarsi puramente interlocutorio: per questo già in apertura è stata posta, dalle associazioni consumatori, con forza la necessità di una risposta importante alle migliaia di clienti di BPM colpevoli soltanto di aver aderito ad una proposta di investimento proveniente dalla propria Banca di fiducia.

Il confronto è stato estremamente complesso ed ha misurato le importanti distanze tra le proposte delle associazioni e le disponibilità di BPM, rendendo ad un certo punto quasi probabile una rottura.

Confronto che si è protratto fino alla data di ieri, 21 Maggio 2019, in cui si è riscontrato le disponibilità di BPM ad un percorso stragiudiziale, non ritenuto certamente ancora esaustivo, ma che sicuramente rappresenta un passo in avanti rispetto alla grande maggioranza delle posizioni.

Al contempo permangono diverse criticità per alcuni investitori, anche se, non può però essere sottovalutato che per la maggior parte dei truffati, pur perdurando l’indisponibilità della Banca ad acquisire i diamanti, il passo in avanti è importante.

Anche sui tempi di chiusura delle singole posizioni si è registrata una importante disponibilità di BPM.

Sarà possibile infatti una chiusura celere anche per chi non ha fisicamente a disposizione le pietre, perché la loro proprietà sarà riconosciuta dalla Banca a fronte dell’esibizione della PEC inviata al curatore fallimentare (a norma dell’art. 87 bis).


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