Annapaola Ferri

Il codice deontologico sulle informazioni commerciali adottato nel 2016 dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, individua le adeguate garanzie e modalità di trattamento dei dati personali a tutela dei diritti degli interessati da porre in essere nel perseguire le finalità di informazione commerciale.

I dati personali raccolti e trattati dal fornitore ai fini dell’erogazione del servizio di informazione commerciale possono riguardare sia l’interessato quale specifico soggetto censito (ad esempio un imprenditore fallito o un manager), sia le persone fisiche o soggetti giuridici a lui legati da un punto di vista economico patrimoniale.

Il codice deontologico specifica, fra l’altro, i termini di conservazione dei dati giudiziari del soggetto censito (come quelli relativi ad un’eventuale condanna, ad esempio, per bancarotta fraudolenta, fallimenti o procedure concorsuali).

In particolare, le informazioni relative a fallimenti o procedure concorsuali, possono essere conservate per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data di apertura della procedura del fallimento: decorso tale periodo, i dati raccolti possono essere ulteriormente utilizzati dal fornitore di informazioni commerciali solo quando risulti avviata una nuova procedura fallimentare o concorsuale riferita al soggetto censito, nel qual caso, il trattamento potrà prolungarsi per un periodo massimo di 10 anni (sempre a decorrere dalla data di apertura del procedimento giudiziale).

Pertanto, solo dopo dieci anni dalla dichiarazione di fallimento della società di cui era socio, potrà chiedere a Cerved la cancellazione della posizione.


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