Ludmilla Karadzic

Dopo la notifica dell’avviso di accertamento del 17 settembre 2014, a partire dal 17 novembre 2017, cioè dopo i 60 giorni concessi per l’adempimento, l’accertamento, in assenza di opposizione, è divenuto definitivo. Dal 17 novembre 2017 decorre, pertanto, il quinquennio (articolo 2948 del codice civile) in cui la Pubblica Amministrazione avrebbe potuto notificare un atto conseguente, come l’ingiunzione di pagamento (interruttiva dei termini di prescrizione quinquennale). Pertanto il preavviso di fermo amministrativo è assolutamente regolare, essendo regolare l’ingiunzione di pagamento notificata nel 2017.

Anche a voler considerare triennale il periodo utile per la notifica dell’ingiunzione di pagamento decorrente dalla data in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, la data del 17 novembre 2017 sarebbe stata valida, seppure al limite della finestra.

E, ancora, anche ammesso che alla data del 17 novembre 2017 la pretesa di riscossione della tassa automobilistica fosse risultata prescritta, lei avrebbe dovuto eccepire l’intervenuta prescrizione con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro il termine perentorio di 60 giorni.

Insomma, per come la si voglia mettere, il preavviso di fermo amministrativo notificato nel 2019 è legittimo.


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