Ornella De Bellis

Se la ritenuta presso terzi è avvenuta ex articolo 72 bis del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973, cioè con ordine alla Pubblica Amministrazione sua debitrice di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede, non ha nulla da temere.

Altrimenti, se l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha agito con citazione in tribunale ex articolo 543 del codice di procedura civile, allora c’è da dire che il trattamento di informazioni legate ad eventi negativi provenienti da fonti pubbliche (quali i Tribunali) è soggetto ad un limite temporale di conservazione da parte del fornitore del servizio che, nel caso di atti pregiudizievoli ed ipocatastali, è pari a dieci anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione (articolo 3, punto 2 lettera a del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, provvedimento 479/2015).

E’ tuttavia evidente che una simile segnalazione sarebbe corredata da tutte le informazioni che caratterizzano l’evento, chiaramente riconducibile a cause del tutto estranee ad un inadempimento per il mancato rimborso di un credito.


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