La Corte di cassazione, con ordinanza 3947/2015 ha stabilito che la data di decorrenza della prescrizione biennale del diritto al rimborso degli oneri accessori, posti (per legge o per contratto) a carico dei conduttori, deve essere individuata in relazione a quella di chiusura della gestione annuale dei servizi accessori.
Pertanto non può più far valere la nota di credito ritrovata oggi.
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