Giorgio Martini

L’articolo 498 del codice di procedura civile impone al creditore procedente che debbono essere avvertiti dell’espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate. Si tratta dunque di un atto dovuto nell’ambito della procedura espropriativa intrapresa.

Per quanto riguarda gli scenari futuri, può darsi che il terzo datore di ipoteca (la banca che ha erogato il mutuo) presenti ricorso al giudice dell’esecuzione ex articolo 602 e seguenti del codice di procedura civile, perché l’espropriazione danneggerebbe i propri interessi, se il ricavato presumibile dall’esecuzione forzata risultasse inferiore al credito garantito da ipoteca.


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