Piero Ciottoli

L’articolo 38 del Testo Unico Bancario (TUB) stabilisce che Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili e che la Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.

Il CICR ha successivamente stabilito che l’ammontare massimo del finanziamento di credito fondiario è pari all’80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere eseguite sugli stessi. E che tale percentuale può essere elevata al 100% solo qualora vengano prestate garanzie integrative.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.