Simonetta Folliero

Se la procedura di pignoramento del conto corrente è stata perfezionata con l’assegnazione delle somme prelevate al creditore procedente, oppure se l’azione esecutiva ha permesso di soddisfare integralmente il credito azionato (liberando la banca dagli obblighi che la legge impone al custode), potrà ricevere gli accrediti da assegno di mantenimento e gli addebiti relativi alle utenze domestiche verranno pagati fino a capienza del fido accordato.

Altrimenti, qualora, sul conto corrente del debitore sottoposto ad azione esecutiva non vi sia disponibilità almeno pari all’importo corrispondente alla somma precettata aumentata della metà, la banca è costretta a congelare il conto corrente, rendendolo non più utilizzabile, almeno fino alla dichiarazione dal terzo pignorato circa la consistenza del saldo di conto corrente di cui all’articolo 547 del codice di procedura civile (non in grado di assicurare la copertura del credito precettato aumentato della metà) e alla successiva ordinanza giudiziale di assegnazione al creditore procedente della somma (parziale) prelevata dal saldo di conto corrente. Le operazioni non ancora contabilizzate (incasso di assegni emessi, regolamento di acquisti effettuati con carte di credito o revolving), dopo il blocco di conto corrente, non andranno a buon fine, con potenziali strascichi negativi come protesti, segnalazione alle centrali rischi e revoca della possibilità di rilasciare assegni. Eventuali disposizioni di accredito (anche per assegno di mantenimento) non andranno a buon fine e non verranno addebitate al disponente.

Lei tace sullo stato dell’iter espropriativo: le conviene allora informarsi presso l’ufficio postale ove detiene il conto corrente o alla cancelleria del tribunale.


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