Lilla De Angelis

È nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi: questo è quanto dispone l’articolo 458 del codice civile. In pratica, la rinuncia all’eredità fatta prima della successione è nulla.

Può pertanto cominciare a cercarsi un avvocato per impugnare la successione del 2017 e far valere la circostanza che, in base all’articolo 456 del codice civile, la successione si apre al momento della morte del de cuius: a lei, pertanto, in qualità di vedova dell’erede premorto spetta la metà dell’appartamento in cui vive (l’altra metà tocca al figlio di suo marito).

Infatti, la determinazione del momento esatto in cui avviene la morte del de cuius consente di individuare i soggetti chiamati a succedere. Presupposto della successione è che i chiamati all’eredità sopravvivano al defunto.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 540 del codice civile, al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Al momento, tuttavia, e fino a quando non diventa coerede dell’appartamento per successione a suo marito premorto, con l’invalidazione della rinuncia effettuata nel 2015 prima dell’apertura della successione del 2017, e il ripristino della linea successoria determinata dalla morte di sua suocera, avvenuta nel 2012, lei occupa la casa senza alcun titolo.


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