Ludmilla Karadzic

Eurofidi, che di professione fa il prestatore di garanzie, si è certamente cautelata contrattualmente con la banca esigendo il beneficio di escussione, in base al quale il creditore è tenuto innanzitutto a tentare di escutere il debitore principale prima di avviare azioni esecutive nei confronti del fideiussore.

Lei, in quanto fideiussore personale per la società a responsabilità limitata, ha fatto lo stesso?.

In ogni caso, dal momento in cui l’azione esecutiva contro la srl si rivelerà infruttuosa, entrambi, Eurofidi e l’amministratore unico, fideiussore personale, potranno essere escussi.

Per il resto, si tratta di questioni praticamente irrilevanti: a parte il fatto che lei non sa se la banca creditrice provvederà, o meno, ad avviare azioni esecutive nei confronti di Eurofidi, nel privato un creditore può evitare di procedere nei riguardi di un proprio debitore per motivi di opportunità economica o, anche, per pure simpatia. E un tale comportamento non può essere sindacato, o eccepito in sede giudiziale, da un altro debitore che risulti essere stato, invece, tempestivamente esecutato.


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