Crediamo che vada presa in considerazione la circolare INPS 43/2019, in base alla quale in relazione alla comunicazione delle variazioni patrimoniali si dispone che è fatto obbligo al beneficiario di comunicare all’INPS, tramite il modello RdC/PdC – Com Esteso, nel termine di 15 giorni, ogni variazione relativa a patrimonio immobiliare e beni durevoli intervenuta rispetto a quanto è presente nell’attestazione ISEE in corso di validità, che comporti il venir meno dei requisiti di legge. In particolare, per il patrimonio immobiliare la perdita del requisito si verifica al superamento della soglia pari a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione. Pertanto, andrà comunicato ad esempio l’acquisto di una seconda casa che comporti il superamento della predetta soglia. Relativamente ai beni durevoli, dovranno essere comunicati l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli ecc., intervenuti dopo la presentazione della domanda e che non rispettino i requisiti illustrati sopra.
Nel documento citato si tace a ragione, secondo noi, su qualsiasi obbligo di comunicare all’INPS qualsiasi eventuale variazione infrannuale riferita alle disponibilità del patrimonio mobiliare ed in particolare riguardo alle fluttuazioni (spesso temporanee e/o aleatorie) di disponibilità in conto corrente. Infatti, ai fini ISEE, per i depositi e i conti correnti bancari e postali, va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno.
Qualora, inoltre, nell’anno precedente si sia proceduto all’acquisto di componenti del patrimonio immobiliare ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere addirittura assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell’anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media. Ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato.
In altre parole, solo al 31 dicembre si possono apprezzare eventuali significative variazioni (medie) del patrimonio mobiliare.
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