Al ritiro della carta di circolazione avrebbe dovuto rilevare il mancato aggiornamento della residenza del proprietario e porvi rimedio: non può essere invocata, in occasione di una successiva sanzione amministrativa irrogata per violazione di una norma del Codice della strada, la presunta distrazione dell’Agenzia di pratiche auto. Il rigetto del ricorso da parte del Giudice di Pace è, pertanto, ineccepibile.
Per quel che riguarda la decisione di non adempiere al pagamento della multa, va ricordato che, una volta che l’ente accertatore della sanzione amministrativa avrà iscritto a ruolo il debito, ogni sei mesi, fino all’affidamento al Concessionario del compito di riscuotere coattivamente il dovuto, graveranno ulteriori interessi semestrali del 10% sull’importo attuale maggiorato (1.600 euro).
Dovrà essere sicura, inoltre, che fra qualche anno continuerà ad essere ancora priva di reddito: senza considerare il fatto che, nella fase di riscossione coattiva, sarà sicuramente disposto fermo amministrativo sulla vettura. Prima che ciò accada il consiglio, se rimarrà del parere di non adempiere, è quello di disfarsi del veicolo (dopo il fermo amministrativo non potrà più vendere o rottamare la sua automobile e nemmeno potrà circolare senza correre il rischio di sequestro del veicolo e di ulteriori sanzioni nonché di rivalsa della sua compagnia di assicurazioni qualora incorresse in un sinistro per colpa).
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