Giuseppe Pennuto

Come è noto, il fermo amministrativo del veicolo disposto da Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) viene iscritto al Pubblico Registro Amministrativo (PRA), nel senso che chi dovesse pensare di acquistare il veicolo, con una semplice visura al PRA, viene edotto sull’esistenza del provvedimento.

Dopo il pagamento della prima rata (di una eventuale rateizzazione o rottamazione della cartella esattoriale) è possibile chiedere ad ADER la sospensione del fermo, sospensione che potrà essere presentata a un qualsiasi ufficio provinciale del PRA per la conseguente annotazione.

La sospensione del fermo amministrativo comporta una annotazione sullo stato del veicolo registrato al PRA: il promissario acquirente sarà sempre in grado di capire, consultando il Pubblico Registro, che sul quel veicolo grava un fermo amministrativo e che acquistandolo dovrà pagare il debito sotteso per poter liberare il bene. Il proprietario, invece, con la nota di sospensione, potrà circolare e non subire ulteriori penalizzazioni qualora, nel corso di un controllo sul territorio, venisse sorpreso alla guida (sequestro del veicolo e sanzione amministrativa) oppure in occasione di un sinistro per colpa (rivalsa sull’assicurato della compagnia di assicurazione per l’indennizzo erogato al danneggiato, in quanto il veicolo non poteva circolare).

Quindi, con il pagamento della prima rata (di una eventuale rateizzazione o rottamazione della cartella esattoriale) il fermo amministrativo non viene rimosso, ma solo sospeso. Il provvedimento di fermo amministrativo non espropria il veicolo. Con la sospensione del fermo, si può vendere il veicolo, come si poteva venderlo senza sospensione, ma l’acquirente accorto saprà sempre in grado di rilevare l’esistenza del fermo amministrativo disposto da ADER con una semplice visura al PRA.

Scaduta la seconda rata e rimasta impagata, viene cancellata la nota di sospensione, e così resta il fermo amministrativo e il divieto di circolazione.


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