Ludmilla Karadzic

A parte la circostanza, da lei rilevata, che il rinnovo eventuale della cessione del quinto comporterebbe un ulteriore slittamento del pignoramento in attesa, penalizzando oltre misura il creditore le cui aspettative sono state già ampiamente compresse in favore del creditore, l’articolo 68, comma 1, della legge 180/1950 dispone che quando preesistono pignoramenti, la cessione, non può essere effettuata se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio, valutato al netto delle ritenute. e la quota colpita da pignoramenti.

Avendo lei in corso già due pignoramenti con impegno nominale di due quinti dello stipendio, sebbene posposti, non è spazio alcuno per il rinnovo della cessione.


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