Paolo Rastelli

Vi scrivo per capire meglio in che modo va calcolata la prescrizione con riferimento all’art. 2948 comma 4 del codice civile per il mancato pagamento del bollo auto della Regione Lombardia dell’anno 2010. Nel caso fosse stata inviata dalla Regione Lombardia in data 13 Novembre 2013 una ordinanza di ingiunzione (non ricevuta ma risultante dalla relata di notifica) e poi più nulla fino all’invio dall’Agenzia Entrate Riscossione (ricevuta in data 29 Marzo 2019) di una cartella di pagamento con tanto n.di ruolo,etc., come dovrei effettuare il calcolo per capire se è prescritta? Dovrei partire a calcolare i 5 anni dai 60.mo giorno dopo la data di invio (o +10 gg. dopo per la mancata ricezione) passando quindi all’anno 2014 e quindi considerare l’inizio della prescrizione dall’anno successivo (2015) con termine entro il 31 Dicembre 2019 o invece partire con il calcolo dal 13 Novembre 2013 calcolando 60 gg. + 5 anni e quindi con termine entro il 13 gennaio 2019? Eventualmente è possibile/obbligatorio il reclamo/mediazione in questo caso? tra l’altro non capisco come mai nella cartella ricevuta recentemente, riguardo l’invio della Regione 2013 si fa riferimento ad un “accertamento n…” e non di ingiunzione?

In base a quanto lei riporta c’è un avviso di accertamento notificato il 13 novembre 2013: in mancanza di pagamento della tassa, a partire dal 13 gennaio 2014, è accertato l’inadempimento. La Regione Lombardia ha tempo cinque anni, da tale data (accertamento dell’inadempimento) per rinnovare la richiesta. I cinque anni scadono il 13 gennaio 2019. Lei asserisce di aver ricevuto la cartella esattoria solo il 29 marzo 2019, ma deve verificare quando la cartella esattoriale è stata affidata a Poste Italiane per la spedizione. E’ quella la data che deve essere considerata per verificare il rispetto dei termini di prescrizione. Se la data di affidamento a Poste Italiane, della cartella esattoriale emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione, è antecedente al 13 gennaio 2019, la Pubblica Amministrazione non ha perso il diritto alla riscossione coattiva del credito portato dalla cartella esattoriale.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.