Ludmilla Karadzic

Una via di mezzo (e di garanzia reciproca) potrebbe essere quella di concordare il rilascio iniziale della quietanza liberatoria al debitore con la formula salvo buon fine dei pagamenti previsti dal contratto di saldo stralcio del debito. Con la trasmissione, a pagamento concluso, della quietanza liberatoria definitiva, priva di qualsiasi accenno a clausole salvo buon fine.

Nella mia esperienza pluriennale, nel settore del recupero crediti, mi è talvolta capitato di dover assistere debitori disperati quando, una volta saldato il debito in base agli accordi intercorsi, la società con la quale gli accordi erano stati perfezionati risultava nel frattempo fallita/liquidata o aveva (in buona o cattiva fede) rivenduto il credito a terzi. In questa evenienza la quietanza liberatoria salvo buon fine avrebbe valenza di quietanza liberatoria definitiva con allegati gli attestati di versamento effettuati dal debitore.

Poi, tutto dipende dal grado di affidabilità del creditore (se si tratta di una società ben referenziata) e dall’interesse che il debitore ha nel portare a casa l’accordo così come sia.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.