La questione si risolve inviando al creditore attuale cessionario una raccomandata AR in cui, in riferimento al debito preteso relativo (classificare univocamente la pratica) ci si dichiara disponibili a saldare il dovuto appena verrà esibita prova dell’invio di una comunicazione interruttiva dei termini di prescrizione, dal momento che il credito azionato stragiudizialmente (cioè via telefono) dalla società di recupero crediti, è sicuramente antecedente al 2009 e dunque prescritto. Ricordando, altresì, che insistere nel pretendere un credito prescritto potrebbe configurare il reato di estorsione.
Questo, naturalmente, qualora si è sicuri che la prima rata non versata del rimborso dovuto alla palestra scadeva anteriormente al maggio 2009.
La raccomandata A/R del debitore serve per porsi al riparo da un eventuale ritrovamento, da parte del creditore cessionario, di una raccomandata inviata al debitore valida per interrompere i termini di prescrizione, allegata dal creditore in sede di richiesta di decreto ingiuntivo.
Il che integrerebbe un comportamento scorretto della controparte da poter far valere con successo, attraverso opposizione al decreto ingiuntivo.
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