Marzia Ciunfrini

Capiamoci bene: se il soggetto debitore vuole rinunciare semplicemente all’eredità deve presentare la dichiarazione espressa di rinuncia entro tre mesi dal decesso, se è in possesso dei beni ereditari. Altrimenti ha dieci anni di tempo per rinunciare espressamente.

Se, invece, il soggetto debitore viole accettare con beneficio di inventario (cioè se intende accettare l’eredità, ma pagare i debiti del defunto solo fino ad un massimo pari al valore dell’eredità accettata) allora, se l’erede è in possesso dei beni ereditati (tutti o alcuni), deve formare l’inventario entro tre mesi dalla data della morte del de cuius. Se l’inventario non è compiuto nei tre mesi, l’erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto.

Quando l’erede è debitore e il de cuius si presume ragionevolmente che non lo sia, la forma più indicata è la rinuncia pura e semplice (a favore dei figli se esistono, o degli altri coeredi).


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