Nell’esecuzione forzata promossa in base a decreto ingiuntivo non occorre una nuova notifica di tale decreto, ma è sufficiente che, con l’atto di precetto, il debitore sia informato della conseguita esecutorietà del decreto medesimo, attraverso la citazione del provvedimento che abbia disposto l’esecutorietà, indipendentemente dall’osservanza di prescrizioni formali (Corte di cassazione, sentenza 14730/2001 e articolo 654 del codice di procedura civile).
Pertanto, se il residuo del credito azionato non è stato coperto dal quinto del TFR maturato con il vecchio datore di lavoro, verrà notificato un nuovo atto di precetto al debitore.
A seguito dell’inadempimento rispetto a quanto richiesto nel nuovo atto di precetto, seguirà l’atto di pignoramento notificato al nuovo datore di lavoro.
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