Rosaria Proietti

Il decreto ingiuntivo nei confronti del debitore inadempiente costa tempo e danaro da anticipare (anche se le spese verranno poste a carico del debitore successivamente escusso), per cui è improbabile che il creditore chieda un decreto ingiuntivo solo per ottenere un titolo esecutivo da incorniciare ed appendere al muro.

Più verosimilmente (si tratta di un classico) il creditore, decorsi i 40 giorni concessi alla controparte per l’opposizione al decreto ingiuntivo e divenuto quest’ultimo esecutivo, aggredirà il conto corrente intestato al debitore nel tentativo di ottenere quanto gli è dovuto in un’unica soluzione.

Successivamente, in caso di pignoramento infruttuoso o parziale del conto corrente, il creditore agirà con pignoramento della busta paga del debitore, rivolgendosi direttamente al suo datore di lavoro.

Prima di intraprendere il pignoramento del conto corrente o dello stipendio del debitore, il creditore deve notificare a quest’ultimo un atto di precetto con il quale chiede il rimborso di quanto gli era originariamente dovuto, gravato dalla spese legali per la procedura esecutiva intrapresa, concedendo un termine non inferiore a dieci giorni per adempiere. Anche in occasione del pignoramento verso terzi (sia il terzo la banca o il datore di lavoro), l’atto va notificato anche al debitore.


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