Giorgio Martini

Ho scaricato e compilato dal sito dell’ADER il modello per la sospensione della riscossionea da rivolgere all’ente creditore indicando come motivo la possibile prescrizione, allegando anche una lettera in cui chiedevo anche a ADER di verificare la prescrizione. A questo punto, visto che se non rispondono farebbero scadere i termini per il ricorso al giudice, mi conviene inviarlo? E, i tempi per il ricorso non erano 60 giorni dal ricevimento, come mai mi avete indicato 20 giorni?

Per i contributi INPS, anche pretesi con cartella esattoriale e atti successivi, è competente il giudice del lavoro e i termini di opposizione (con la necessaria assistenza di un avvocato), nel merito agli atti esattoriali per eccepire l’intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere tali contributi, sono fissati dalla legge in venti giorni dalla notifica dell’atto conto il quale si intende ricorrere. L’ADER non le confermerà mai una eventuale intervenuta prescrizione: si tratterebbe di ammettere un proprio errore, per cui la lettera allegata è assolutamente inutile.

Per quanto attiene il ricorso amministrativo in autotutela, l’accoglimento farebbe, naturalmente, risparmiare tempo e denaro, ma bisognerebbe essere preparati a presentare il ricorso giudiziale se i tempi di risposta all’istanza si allungassero.

Tutto questo ovviamente, qualora ci fossero, documentalmente, gli estremi per poter ricorrere (che vanno verificati con accesso agli atti, come accennato nel precedente intervento dal mio collega). E, in ogni caso, va chiesto all’INPS lo sgravio della pretesa per prescrizione, non la sospensione all’ADER dell’attività di riscossione coattiva (che continuerà ad andare avanti fin quando l’INPS, accogliendo la richiesta di prescrizione della facoltà di riscuotere i contributi, non impartirà all’ADER l’ordine di fermarsi). L’ADER, a voler essere ottimisti, girerà la sua istanza all’INPS e campa cavallo, che i termini di legge per poter presentare il ricorso giudiziale si chiudono …


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