Possono essere detratte le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 62/2000), per un importo annuo non superiore a 786 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.
Gli istituti del sistema nazionale di istruzione comprendono le istituzioni scolastiche statali e le istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.
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