Paolo Rastelli

Non si tratta di una questione relativa alla Regione Lombardia, ma forse di un problema di ambiguità della terminologia utilizzata: la Pubblica Amministrazione ha tre anni di tempo per notificare all’obbligato il pagamento della tassa automobilistica (o bollo auto). E su questo non ci piove: solo la Regione Piemonte ha illegittimamente prolungato la prescrizione a cinque anni.

Infatti, per la tassa automobilistica il termine di prescrizione è di 3 anni a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata. Quindi ad esempio, i termini per richiedere il bollo auto per il 2010, decorrono dal 1 gennaio 2011, e fino al 31 dicembre 2014; per il 2011, decorrono dal 1 gennaio 2012, e fino al 31 dicembre 2015. Dopo questo periodo, la pretesa tributaria si è estinta e non potrà più essere richiesta (articolo 5, commi 39 e 40, decreto legge 953/1982). Si tratta, più che altro di un termine di decadenza).

Pertanto, la richiesta le è pervenuta (nel 2013) termini, non sotto forma di cartella esattoriale, bensì nella vesta di ordinanza ingiunzione (regio decreto 639/1910) .

Essendo stata notificata una ordinanza ingiunzione (quella che lei impropriamente identifica come avviso di accertamento) prima dello spirare del termine triennale di prescrizione del diritto della Pubblica Amministrazione di esigere il pagamento della tassa, in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 23397/2016, entra in gioco, in assenza di una norma esplicita, l’articolo 2948 (comma 4) del codice civile, secondo il quale si prescrive in cinque anni tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Quindi, a partire dal 60.mo giorno successivo alla notifica dell’ordinanza ingiunzione rimasta inadempiuta, la Regione Lombardia, le ha notificato nell’aprile 2016 un sollecito di pagamento (interrompendo termini di prescrizione quinquennale, che ricominciano a decorrere), reiterato a fine marzo 2019.

La confusione nasce probabilmente dal fatto che la Regione Lombardia non si avvale della procedura di riscossione coattiva prevista dal DPR 602/1973 (cartella di pagamento) ma dell’ordinanza di ingiunzione (o ingiunzione fiscale) di cui al regio decreto 639/1910. E, le i solleciti di pagamento, seguenti alla notifica dell’ordinanza ingiunzione, non sono cartelle esattoriali.

La procedura di riscossione coattiva del bollo auto, adottata dalla Regione Lombardia è descritta qui.


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