Annapaola Ferri

Ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico del delitto di abbandono di persone incapaci (minorenni o maggiorenni), è richiesta la consapevolezza di abbandonare a se stesso il soggetto passivo che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica. (Corte di cassazione sentenza 15147/2007).

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (articolo 591 del codice penale).

Infine, l’articolo 2047 del codice civile dispone che in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento e’ dovuto da chi é tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.


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