Simonetta Folliero

Chiedo se, potendo essere un bonifico, soggetto ad azione revocatoria, pignorato sul conto del coniuge, se il coniuge ha 2 conti correnti e su quello dove è stata bonificata la somma è vuoto si può procedere anche sull’altro conto?

L’azione revocatoria ordinaria, il cui accoglimento da parte del giudice comporta l’inefficacia dell’atto dispositivo del debitore nei confronti del creditore – il quale può pertanto agire sul bene ceduto ad un terzo come se fosse ancora nella disponibilità del debitore – può consentire al creditore di promuovere nei confronti del terzo anche le azioni di risarcimento del danno o di restituzione della somma attribuitagli dal terzo (che configura un illecito arricchimento per il terzo) e ciò quand’anche le relative domande non siano state formulate congiuntamente alla domanda revocatoria, potendo queste ultime essere formulate anche successivamente (Corte di cassazione sentenze 1968/2009).

Inoltre, l’interesse del creditore ad agire in revocatoria (cosiddetta risarcitoria) sussiste anche quando il bene oggetto dell’atto di cui si chiede la revoca non sia più nella disponibilità del terzo, per essere stato da questo trasferito ad altri in epoca successiva alla trascrizione dell’atto di citazione del terzo in revocatoria. (Corte di cassazione 18369/2010)


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