Chiara Nicolai

L’azione revocatoria, qualora accolta dal giudice, comporta l’inefficacia dell’atto dispositivo del debitore e quindi, la somma può essere pignorata sul conto corrente del terzo destinatario del bonifico, come se fosse ancora nella disponibilità del debitore disponente. La norma prevista dal codice civile, di cui all’articolo 2901, non si applica nel caso in cui il terzo sia un creditore a cui il debitore abbia trasferito una somma per adempiere ad un debito scaduto.

L’azione revocatoria proposta dal creditore di un bonifico disposto dal debitore rappresenta, comunque, più un caso teorico che pratico, perché è difficile che un creditore ordinario possa conoscere gli estremi del bonifico, a meno che non si tratti di somme rilevanti e/o il creditore non sia, ad esempio, la Pubbica Amministrazione per cui agisce Agenzia delle Entrate Riscossione.

Comunque, ad ogni buon conto, quando è possibile, per il debitore è meglio prelevare in sequenza temporale piccole somme in contanti dal proprio conto corrente …


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