Giuseppe Pennuto

La stragrande maggioranza degli automobilisti ignora che il Codice della Strada vieta la sosta con l’aria condizionata in funzione, pena l’applicazione di severissime multe pecuniarie.

La questione è regolata dall’articolo 157 comma 7 bis del Codice della Strada, secondo cui è fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 218 ad euro 435.

Quindi, ricapitolando: nel momento in cui la vettura è ferma, non si può lasciare il motore acceso appositamente per far funzionare l’aria condizionata.

Ovviamente la norma è valida sia nel periodo estivo che in quello invernale, quando molti automobilisti utilizzano l’impianto di riscaldamento dell’auto.

Introdotta nel 2007 e modificata tre anni dopo, la regola che vieta di sostare con l’aria condizionata accesa ha il chiaro scopo di evitare l’immissione nell’atmosfera di gas di scarico non necessari, essendo l’auto non in movimento.

Va comunque ricordato che già attualmente il divieto si intende limitato alla sosta del veicolo e non alla fermata del veicolo.

Si tratta di una differenza molto importante, peraltro chiaramente disciplinata dallo stesso CdS, articolo 157 comma 1.

Infatti, per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente.

Mentre per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata.

Perciò nel caso di breve fermata non è necessario spegnere il motore e si può tranquillamente continuare a usufruire del climatizzatore dell’auto.


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