L’articolo 3, comma 11 del decreto legge 4/2019 prevede che, è fatto obbligo al beneficiario di comunicare all’INPS, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti.
La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione (a seguito di donazione, successione o vincite,) di somme o valori superiori o uguali ad euro 6 mila, accresciuta di euro 2 mila per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10 mila, incrementato di ulteriori euro mille per ogni figlio successivo al secondo (si ricorda che i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5 mila per ogni componente in condizione di disabilita’ e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza). Tale variazione deve essere comunicata entro quindici giorni dall’acquisizione.
La perdita dei requisiti di accesso al Reddito di Cittadinanza si verificherebbe anche qualora il 50% del valore (IMU) ai fini ISEE della casa ereditata insieme al fratello, superasse i 30 mila euro.
Concludendo, anche l’eventuale ricavato dalla vendita della casa, essendo frutto di successione, dovrebbe essere comunicata entro quindici giorni qualora superasse il requisito sui beni mobiliari stabiliti per l’accesso al reddito di cittadinanza. Il suggerimento è quello di evitare che ciò accada (non depositando, comunque, il 50% del ricavato della vendita della casa ereditata sul conto corrente del beneficiario del reddito di cittadinanza.
Qualora, invece, in riferimento in particolare al patrimonio mobiliare, l’eventuale variazione patrimoniale che comportasse la perdita dei requisiti intervenisse per cause diverse da donazione, successione o vincite (ad esempio per maggior reddito percepito da lavoro, o per vendita di una casa, seppure ricevuta in eredità, ma già inclusa nella DSU che ha accompagnato l’istanza per accesso al beneficio RdC), essa dovrà essere comunicata entro il 31 gennaio relativamente all’anno precedente (ove non già compresa nella DSU che, come sappiamo, deve essere presentata dopo il 15 gennaio 2020).
Attenzione anche all’acquisto del monolocale: qualora l’acquisto fosse perfezionato per valore superiore a 30 mila euro (come definito a fini ISEE) e lei non vi eleggesse (subito) residenza, la comunicazione di variazione patrimoniale immobiliare andrebbe effettuata entro quindici giorni e comporterebbe decadenza dal diritto di percepire il reddito di cittadinanza.
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